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Idee di cambiamento

Titoli sportivi

Il trasferimento del titolo sportivo è un tema che negli ultimi anni ha iniziato ad interessare sempre di più lo sport, in particolar modo il calcio che ha inserito delle vere e proprie norme interne federali per disciplinare tale istituto. Il titolo sportivo per una società sportiva altro non è che il riconoscimento, da parte della federazione di appartenenza, di determinate condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione ad un determinato campionato.

Per questo motivo il titolo sportivo corrisponde ad una licenza o autorizzazione che la federazione stabilisce se assegnare o meno ad un club sportivo in base a determinati parametri sia economici che sportivi. Infatti il titolo non viene assegnato solo per meriti sportivi ma anche per severi parametri economici, che vengono controllati annualmente per poter giocare.

Per la netta differenza tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale non è possibile per una società sportiva cedere anche il titolo sportivo insieme agli altri asset patrimoniali. Il titolo sportivo infatti non può essere gestito dai club professionistici come un bene proprio e quindi non può essere assoggettato alla normativa privatistica in materia di circolazione dei beni. A causa del divieto di una sua valutazione economica, in nessun bilancio di società sportive professionistiche troviamo iscritta la voce “titolo sportivo” tra le immobilizzazioni immateriali.

Non è quindi possibile paragonare l’istituto statuale del trasferimento d’azienda all’istituto sportivo del trasferimento del titolo sportivo. Il primo circola in base alle norme civilistiche ed è la stessa società a disporne le sorti, mentre il secondo non può circolare liberamente e, nel caso ciò avvenisse è solo la federazione a stabilire la sua circolazione. Vi sono però delle particolari situazioni in cui è la stessa federazione a poter autorizzare la cessione del titolo sportivo e in qualche modo, poter includere lo stesso, dopo rilascio dell’autorizzazione federale, tra gli asset patrimoniali nell’ambito del trasferimento d’azienda.

Tale concessione, viene fatta dalla federazione, solo in caso di fallimento delle società o in caso di non ammissione al campionato di competenza. Infatti nel momento in cui una società fallisce o non ha i requisiti economico sportivi per poter partecipare ad un campionato professionistico il titolo sportivo può essere attribuito ad un’altra società con delibera del presidente della federazione dove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico.

Con questa norma si tutela quella che è la continuità aziendale di un club professionistico, soprattutto per i valori sociali e sportivi che esso rappresenta per l’intero territorio di appartenenza.
Normalmente, in caso di fallimento di società sportive professionistiche si cerca di garantire l’esercizio provvisorio poiché solamente la società in esercizio provvisorio può proseguire il campionato di competenza.

Inoltre l’esercizio provvisorio, consente, da un lato la realizzazione di miglior risultato sul piano economico e dall’altro assicura la continuità dell’attività sportiva della fallita in vista anche di un possibile trasferimento aziendale. Durante la procedura concorsuale, la società che si trova in esercizio provvisorio può intraprendere le contrattazioni per un trasferimento d’azienda e contemporaneamente richiedere l’autorizzazione alla federazione per anche il relativo trasferimento del titolo sportivo.

Nel momento in cui la società fallita e la nuova società acquirente abbiano adempiuto a tutti gli obblighi sportivi ed economici, la Federazione può autorizzare il trasferimento del titolo sportivo e così facendo, è possibile salvaguardare la tradizione sportiva della squadra del territorio e della tifoseria che la fallita rappresentava.

È interessante però notare come la recente riforma della legge fallimentare, ha radicalmente modificato la visone delle squadre in stato di crisi, che ora possono utilizzare anche un piano in continuità aziendale che ne prevedesse la cessione o il conferimento. Con tale novità normativa sembrerebbe poter conciliare il ricorso ad una procedura concorsuale minore senza entrare in conflitto con i regolamenti federali.
Al momento non risultano precedenti ma è pur vero che la riforma della procedura concordataria che prevede l’esercizio in continuità è di recente emanazione.

Nel mondo cestistico italiano tutto questo non è possibile, perché l’attribuzione del medesimo titolo sportivo alla nuova società è vietato e non è possibile nemmeno richiedere l’istanza di ripescaggio in categorie superiori nella stessa stagione in cui è effettuata l’attribuzione del titolo. Purtroppo però così la storia di molte città come Roma, Trieste, Napoli, Rieti… viene dimenticata e le loro imprese non vengono valorizziate.

Questo sistema è giusto o dobbiamo prendere esempio dal calcio?

#cambiamentocestistico

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